Art. 16 · [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1 e 2, del reg. (UE) 2019/787] Dati personali

Art. 16

[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1 e 2, del reg. (UE) 2019/787] Dati personali

In vigore dal 12 mag 2021
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1 e 2, del reg. (UE) 2019/787] Dati personali 1.   La Commissione e gli Stati membri trattano i dati personali ricevuti nel corso delle procedure di registrazione, approvazione di modifiche, cancellazione e controllo a norma del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 e al regolamento (UE) 2016/679. 2.   La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale è competente a norma del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti a norma del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1236:oj#art-16