Art. 14
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Presentazione e ricevimento delle comunicazioni
In vigore dal 12 mag 2021
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Presentazione e ricevimento delle comunicazioni
1. Le comunicazioni e la documentazione di cui all’ si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.
2. La Commissione conferma il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e di tutti i fascicoli trasmessi tramite i sistemi digitali di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), alle autorità competenti degli Stati membri attraverso i sistemi digitali.
La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell’Unione, comunicazione relativa alle modifiche standard approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.
La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:
a)
il numero di fascicolo;
b)
il nome del prodotto interessato;
c)
la data di ricevimento.
La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione attraverso i sistemi digitali di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a).
3. Per le comunicazioni e la presentazione di fascicoli effettuate tramite posta elettronica, la Commissione conferma il ricevimento tramite posta elettronica.
Essa attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell’Unione, comunicazione relativa alle modifiche standard approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.
La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:
a)
il numero di fascicolo;
b)
il nome del prodotto interessato;
c)
la data di ricevimento.
La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite posta elettronica.
4. L’ del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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