Art. 14 · [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Presentazione e ricevimento delle comunicazioni

Art. 14

[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Presentazione e ricevimento delle comunicazioni

In vigore dal 12 mag 2021
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Presentazione e ricevimento delle comunicazioni 1.   Le comunicazioni e la documentazione di cui all’ si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione. 2.   La Commissione conferma il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e di tutti i fascicoli trasmessi tramite i sistemi digitali di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), alle autorità competenti degli Stati membri attraverso i sistemi digitali. La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell’Unione, comunicazione relativa alle modifiche standard approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate. La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi: a) il numero di fascicolo; b) il nome del prodotto interessato; c) la data di ricevimento. La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione attraverso i sistemi digitali di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a). 3.   Per le comunicazioni e la presentazione di fascicoli effettuate tramite posta elettronica, la Commissione conferma il ricevimento tramite posta elettronica. Essa attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell’Unione, comunicazione relativa alle modifiche standard approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate. La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi: a) il numero di fascicolo; b) il nome del prodotto interessato; c) la data di ricevimento. La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite posta elettronica. 4.   L’ del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1236:oj#art-14