Art. 13 · [Potere delegato articolo 33, paragrafo 1 e 2, del reg. (UE) 2019/787] Registro

Art. 13

[Potere delegato articolo 33, paragrafo 1 e 2, del reg. (UE) 2019/787] Registro

In vigore dal 12 mag 2021
[Potere delegato articolo 33, paragrafo 1 e 2, del reg. (UE) 2019/787] Registro 1.   È istituito il registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2019/787 («il registro»). Il registro si basa sui sistemi digitali gestiti dalla Commissione e accessibili al pubblico. 2.   All’entrata in vigore di un atto giuridico che conferisce protezione al nome di un’indicazione geografica, la Commissione iscrive i seguenti dati nel registro: a) il nome o i nomi da proteggere come indicazione geografica, comprese le loro trascrizioni o traslitterazioni in caratteri latini, se del caso. I nomi multipli, le trascrizioni e le traslitterazioni sono registrati come nomi alternativi, separati da uno spazio, da una barra obliqua e da un secondo spazio; b) la categoria della bevanda spiritosa; c) il numero di fascicolo; d) il tipo di «indicazione geografica»; e) il nome del paese o dei paesi di origine; f) la data della domanda e il riferimento all’atto giuridico con il quale è stato protetto il nome: i) per le indicazioni geografiche registrate a norma del regolamento (UE) 2019/787 o del regolamento (CE) n. 110/2008, ad esclusione delle indicazioni geografiche stabilite di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, la data della domanda e il riferimento elettronico agli atti con i quali è stato protetto il nome a livello dell’Unione; ii) per le indicazioni geografiche stabilite di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, la data di pubblicazione dell’atto con il quale è stata protetta per la prima volta l’indicazione geografica a livello dell’Unione e il riferimento elettronico a tale atto; g) il riferimento o i riferimenti elettronici all’atto o agli atti giuridici relativi all’indicazione geografica, successivi agli atti giuridici di cui alla lettera f); h) i riferimenti al documento unico, ai principali requisiti della scheda tecnica, al disciplinare o alla scheda tecnica, se disponibili, come segue: i) per le indicazioni geografiche registrate a norma del regolamento (UE) 2019/787, il riferimento elettronico al documento unico, compreso il riferimento elettronico al disciplinare. Ove la zona geografica rientri nel territorio di un paese terzo, il riferimento elettronico al documento unico, compreso il riferimento alla pubblicazione del disciplinare; ii) per le indicazioni geografiche registrate a norma del regolamento (CE) n. 110/2008, il riferimento elettronico ai principali requisiti della scheda tecnica; iii) per le indicazioni geografiche stabilite di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, la scheda tecnica. 3.   Quando approva una modifica dell’Unione di un disciplinare o riceve una comunicazione di approvazione di una modifica standard di un disciplinare che comporta la variazione delle informazioni iscritte nel registro, la Commissione registra i nuovi dati con effetto a decorrere dalla data di applicazione della modifica nell’Unione. Sono registrati anche i dati concernenti le modifiche temporanee. 4.   Quando la registrazione di un’indicazione geografica è stata cancellata, la Commissione cancella il nome dal registro a decorrere dalla data in cui prende effetto il pertinente atto di esecuzione a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/787, conservando traccia della cancellazione. 5.   Le indicazioni geografiche protette da regolamenti di esecuzione adottati tra l’8 giugno 2019 e la data di applicazione del presente regolamento sono iscritte nel registro. 6.   La Commissione conserva la documentazione relativa alla registrazione di un’indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell’indicazione geografica e, in caso di cancellazione, per i dieci anni successivi.
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