Art. 12
[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Ricevibilità delle richieste di cancellazione
In vigore dal 12 mag 2021
[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Ricevibilità delle richieste di cancellazione
1. Ai fini dell’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/787 una richiesta di cancellazione è considerata ricevibile se:
a)
è conforme alle prescrizioni dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236; e
b)
per le richieste a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, si basa sui motivi di cui al primo comma di tale disposizione.
2. Se ritiene irricevibile una richiesta di cancellazione, la Commissione comunica i motivi dell’irricevibilità alle autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato ovvero alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, a seconda dei casi.
3. Le dichiarazioni di opposizione motivate relative a una cancellazione sono ricevibili solo se dimostrano l’uso commerciale del nome registrato da parte della persona interessata.
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