Art. 6 · Dati statistici anonimi

Art. 6

Dati statistici anonimi

In vigore dal 11 mag 2021
Dati statistici anonimi 1.   La fonte dei statistici anonimi è costituita dalle dichiarazioni, dalle dichiarazioni informative, dalle dichiarazioni d'ufficio a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672, dalle registrazioni a norma dell' di tale regolamento e da qualsiasi altra informazione disponibile nel SID. 2.   La trasmissione delle informazioni al SID in modo da renderle disponibili alla Commissione è considerata una trasmissione delle informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1672. 3.   Gli Stati membri provvedono a trasmettere al SID le informazioni relative a tutte le dichiarazioni, i controlli e le infrazioni nel periodo di riferimento in questione e informano immediatamente la Commissione qualora i dati del SID siano soggetti a revisione.
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