Art. 4 · Moduli riservati all'ufficio ADM

Art. 4

Moduli riservati all'ufficio ADM

In vigore dal 11 mag 2021
Moduli riservati all'ufficio ADM 1.   Le autorità competenti utilizzano il modulo riservato all'ufficio ADM di cui al modello figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento per registrare e trasmettere le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1672. 2.   Se l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all' del regolamento (UE) 2018/1672 o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all' di tale regolamento non è stato assolto e le autorità competenti sono tenute, a norma dell', paragrafo 3, di tale regolamento, a redigere una dichiarazione d'ufficio, esse utilizzano il modello di cui all'allegato I, parte 1 o parte 2, del presente regolamento e, se necessario ai sensi dell' del presente regolamento, il modello di cui alla parte 3 o alla parte 4 di tale allegato. Una dichiarazione redatta a norma del presente paragrafo è allegata al modulo riservato all'ufficio ADM di cui al paragrafo 1 e con esso trasmessa. 3.   Qualora individuino un portatore con denaro contante di importo inferiore alla soglia di cui all' del regolamento (UE) 2018/1672 e vi siano indizi che denotino la correlazione tra tale denaro e le attività criminose, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all'allegato I, parte 1, del presente regolamento e, se necessario ai sensi dell' del presente regolamento, il modello di cui alla parte 3 di tale allegato per registrare tali informazioni. Una registrazione delle informazioni a norma del presente paragrafo è allegata al modulo riservato all'ufficio ADM di cui al paragrafo 1 e con esso trasmessa. 4.   Qualora rilevino che denaro contante non accompagnato di importo inferiore alla soglia di cui all' del regolamento (UE) 2018/1672 entra nell'Unione o esce dall'Unione e vi siano indizi che denotino la correlazione tra tale denaro e le attività criminose, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all'allegato I, parte 2, del presente regolamento e, se necessario ai sensi dell' del presente regolamento, il modello di cui alla parte 4 di tale allegato per registrare tali informazioni. Una registrazione delle informazioni a norma del presente paragrafo è allegata al modulo riservato all'ufficio ADM di cui al paragrafo 1 e con esso trasmessa. 5.   Qualora rilevino che in relazione a una dichiarazione ottenuta a norma dell' o 4 del regolamento (UE) 2018/1672 vi siano indizi che denotino una correlazione tra il denaro contante e le attività criminose, le autorità competenti allegano la dichiarazione al modulo riservato all'ufficio ADM di cui al paragrafo 1 e la trasmettono con questo. 6.   Le autorità competenti utilizzano il modulo riservato all'ufficio ADM per la trasmissione delle informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio conformemente al modello figurante nell'allegato II, parte 2, del presente regolamento per registrare le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1672.
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