Art. 9 · Azioni ammissibili e norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati della ricerca

Art. 9

Azioni ammissibili e norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati della ricerca

In vigore dal 10 mag 2021
Azioni ammissibili e norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati della ricerca 1.   Sono ammissibili al finanziamento solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'. 2.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, alle azioni oggetto di sostegno nell'ambito del programma Euratom si applica il titolo II sulle norme in materia di partecipazione e diffusione del regolamento (UE) 2021/695. I riferimenti all'Unione e a Orizzonte Europa contenuti nel regolamento (UE) 2021/695 si intendono fatti, ove opportuno, alla Comunità e al programma Euratom. I riferimenti contenuti nel regolamento (UE) 2021/695 alle «norme di sicurezza» vanno intesi come inclusivi degli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato Euratom. 3.   In deroga all'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/695, il diritto di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati può essere esteso alla concessione di licenze non esclusive. 4.   In deroga all'articolo 41, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/695, un beneficiario che abbia ricevuto un finanziamento della Comunità concede a titolo gratuito l'accesso ai suoi risultati alle istituzioni della Comunità, agli organismi di finanziamenti o all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («Fusion for Energy») istituita dalla decisione 2007/198/Euratom («impresa comune Fusion for Energy») al fine di elaborare, attuare e monitorare le politiche e i programmi della Comunità o gli obblighi nell'ambito della cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Tali diritti di accesso, che comprendono il diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e il diritto di concedere sublicenze. I diritti di accesso sono limitati all'utilizzazione a fini non commerciali e non competitivi. 5.   Il meccanismo di mutua assicurazione istituito a norma del regolamento (UE) 2021/695 copre il rischio associato al mancato recupero delle somme dovute dai beneficiari alla Commissione o agli organismi di finanziamento nell'ambito del presente regolamento.
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