Art. 4
Bilancio
In vigore dal 10 mag 2021
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Euratom per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025 è fissata a 1 382 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
a)
583 273 000 EUR per le azioni indirette in materia di ricerca e sviluppo sulla fusione;
b)
266 399 000 EUR per le azioni indirette in materia di fissione nucleare, sicurezza nucleare e radioprotezione;
c)
532 328 000 EUR per le azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca.
La Commissione non può scostarsi dall'importo di cui al paragrafo 2, lettera c).
3. L'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie alla gestione e all'attuazione del programma Euratom, comprese tutte le spese amministrative, nonché alla valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. Le spese amministrative relative alle azioni indirette non superano il 6% dell'importo ripartito su azioni indirette del programma Euratom di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). L' importo di cui al paragrafo 1 può inoltre coprire:
a)
nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma Euratom, i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione,
b)
le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e le altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma Euratom.
4. Se necessario al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2025, possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2025 stanziamenti per coprire le spese di cui al paragrafo 3.
5. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.
6. Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1o gennaio 2021.
7. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri interessati, essere trasferite al programma Euratom subordinatamente alle condizioni stabilite alle pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per l’asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti. («regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027»). La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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