Art. 16
Procedura di comitato
In vigore dal 10 mag 2021
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Il comitato si riunisce in due distinte formazioni che si occupano rispettivamente degli aspetti del programma Euratom relativi alla fissione e alla fusione.
Al fine di agevolare l'attuazione del programma Euratom, per ogni riunione del comitato prevista nel calendario la Commissione rimborsa le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto o consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede competenze specifiche, in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito qualora il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda, entro il termine per la formulazione del parere.
6. La Commissione informa periodicamente il comitato sui progressi generali compiuti nell'attuazione del programma Euratom e fornisce al comitato informazioni tempestive su tutte le azioni proposte o finanziate nell'ambito di tale programma.
Storico versioni
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