Art. 12 · Sorveglianza e rendicontazione

Art. 12

Sorveglianza e rendicontazione

In vigore dal 10 mag 2021
Sorveglianza e rendicontazione 1.   La Commissione monitora costantemente la gestione e l'attuazione del programma Euratom. Al fine di migliorare la trasparenza, tali dati sono anche messi a disposizione del pubblico in modo accessibile sulla pagina web della Commissione in base all'ultimo aggiornamento dei medesimi. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto annualmente dei progressi del programma Euratom verso il conseguimento degli obiettivi di cui all' figurano nell'allegato II unitamente alle modalità di impatto. 2.   Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma Euratom nel conseguire i suoi obiettivi, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'attuazione del quadro di sorveglianza e di valutazione, in particolare stabilendo scenari di riferimento e traguardi in conformità dell'allegato II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 3. 3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma Euratom, senza aumentare l'onere amministrativo per i beneficiari. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti della Comunità e, se del caso, agli Stati membri.
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