Art. 4
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 7 mag 2021
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L' si applica a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
Tuttavia:
(a)
il punto 2, lettera d) e il punto 3, lettera e), dell'allegato I si applicano a decorrere dall'inizio dei periodi contingentali in corso;
(b)
L', punto 4, punto 5, lettera b), punto 6, punto 1, punto 3, lettera f) e punto 12 dell'allegato I si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.
L' si applica a decorrere dall'inizio dei periodi contingentali in corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:760:oj#art-4