Art. 2
In vigore dal 7 mag 2021
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le seguenti disposizioni si applicano tuttavia a decorrere dal 1o maggio 2020:
—
l’, punto 2), ad eccezione della parte 1, punto 2), dell’allegato;
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l’, punto 3);
—
l’, punto 4), ad eccezione della parte 3, punto 3), dell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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