Art. 5
Prodotti non considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003
In vigore dal 7 mag 2021
Prodotti non considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003
1. Le sostanze, i microrganismi e i preparati (denominati «prodotti») di cui all’allegato II non sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 legalmente presenti sul mercato ed etichettati come additivi per mangimi e premiscele anteriormente al 30 maggio 2024 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte. Lo stesso vale per le materie prime per mangimi e per i mangimi composti sulla cui etichettatura questi prodotti figurano come additivi per mangimi in conformità al regolamento (CE) n. 767/2009.
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