Art. 2 · Misure transitorie per gli additivi per mangimi da ritirare dal mercato

Art. 2

Misure transitorie per gli additivi per mangimi da ritirare dal mercato

In vigore dal 7 mag 2021
Misure transitorie per gli additivi per mangimi da ritirare dal mercato 1.   Le scorte esistenti degli additivi per mangimi che figurano nell’allegato I, capi I.A e I.C, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 30 maggio 2022. 2.   Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 30 agosto 2022. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2023. 4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli additivi per mangimi citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo e idrossido di calcio che figurano nell’allegato I, capo I.A, e i mangimi prodotti con tali additivi possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:758:oj#art-2