Art. 9 · Controlli ufficiali

Art. 9

Controlli ufficiali

In vigore dal 7 mag 2021
Controlli ufficiali Le autorità competenti degli Stati membri o gli organismi delegati, qualora le autorità competenti abbiano delegato compiti riguardanti i controlli conformemente al titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625, effettuano controlli ufficiali basati sul rischio in relazione alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico per verificare la conformità alle prescrizioni di cui agli del presente regolamento. Le prove di germinazione e purezza analitica sono effettuate conformemente ai metodi applicabili dell’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi.
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