Art. 6 · Prescrizioni relative alla qualità sanitaria, alla purezza analitica e alla germinazione del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

Art. 6

Prescrizioni relative alla qualità sanitaria, alla purezza analitica e alla germinazione del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

In vigore dal 7 mag 2021
Prescrizioni relative alla qualità sanitaria, alla purezza analitica e alla germinazione del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico 1.   Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (16) e degli altri atti pertinenti adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda la presenza e le misure contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione. 2.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di specie di piante foraggere di cui all’, paragrafo 1, lettera A, della direttiva 66/401/CEE, si applicano le seguenti disposizioni: a) allegato I, punto 1 e punto 5, ultima colonna della tabella, della direttiva 66/401/CEE, e b) allegato II, sezione I, punti 2 e 3, e sezione III, della direttiva 66/401/CEE. 3.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di specie di cereali di cui all’, paragrafo 1, lettera A, della direttiva 66/402/CEE, si applicano le seguenti disposizioni: a) allegato I, punto 1 e punto 6, ultima colonna della tabella, della direttiva 66/402/CEE; b) allegato II, punto 2.A, terza, sesta, decima, tredicesima, sedicesima, ventesima e ventunesima riga della tabella, e punto 2.B, della medesima direttiva, c) allegato II, punto 3, ultima colonna della tabella, della medesima direttiva; d) allegato II, punto 4, terza e sesta riga della tabella, della medesima direttiva. 4.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico della vite ai sensi della direttiva 68/193/CEE, si applicano le seguenti disposizioni: a) allegato I, sezioni 2, 3, 4, 6 e 7 e sezione 8, punto 6, della direttiva 68/193/CEE; b) allegato II della direttiva 68/193/CEE, ad eccezione del punto I.1. 5.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico delle piante ornamentali ai sensi della direttiva 98/56/CE, si applica l’ della direttiva 93/49/CEE (17). 6.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico delle barbabietole ai sensi della direttiva 2002/54/CE, si applica l’allegato I, punti A.1, B.2 e B.3, della medesima direttiva. 7.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico delle specie vegetali di cui all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE, si applica l’allegato II, punti 2 e 3, della medesima direttiva. 8.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico dei tuberi-seme di patate ai sensi della direttiva 2002/56/CE, si applicano le disposizioni relative alla categoria più bassa di tuberi-seme di patate di cui all’allegato I, punto 3, e all’allegato II. 9.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico delle piante oleaginose e da fibra di cui all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/57/CE, si applicano le seguenti disposizioni: a) allegato I, punto 1 e punto 4, ultima colonna della tabella, della direttiva 2002/57/CE; b) allegato II, tabella di cui al punto I.4.A, ad eccezione dei requisiti relativi alle sementi di base di Brassica spp. e Sinapis alba, e allegato II, punto I.5, ultima colonna della tabella, della direttiva 2002/57/CE. 10.   Alla produzione e commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi eterogenei biologici, ad eccezione delle sementi, ai sensi della direttiva 2008/72/CE, si applicano gli della direttiva 93/61/CEE della Commissione (18). 11.   Alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ai sensi della direttiva 2008/90/CE, si applicano le seguenti disposizioni: a) articolo 23, ad eccezione del punto 1, lettera b), e articoli 24, 26, 27 e 27 bis della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione (19); b) allegati I, II e III, e i requisiti relativi ai materiali CAC di cui all’allegato IV, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. 12.   I paragrafi da 2 a 11 si applicano solo per quanto riguarda i requisiti di purezza analitica e germinazione delle sementi e i requisiti di qualità e di salute per gli altri materiali di moltiplicazione, ma non per quanto riguarda l’identità varietale e la purezza varietale e le prescrizioni in materia di ispezione in campo per quanto riguarda l’identità varietale e la purezza varietale del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico. 13.   In deroga alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 12, gli operatori possono immettere sul mercato sementi di materiale eterogeneo biologico che non soddisfa le condizioni relative alla germinazione, a condizione che il fornitore indichi il tasso di germinazione delle sementi in questione sull’etichetta o direttamente sull’imballaggio.
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