Art. 4
Descrizione del materiale eterogeneo biologico
In vigore dal 7 mag 2021
Descrizione del materiale eterogeneo biologico
1. La descrizione del materiale eterogeneo biologico comprende tutti i seguenti elementi:
a)
una descrizione delle sue caratteristiche, in cui figura:
i)
la caratterizzazione fenotipica dei caratteri principali comuni al materiale, unitamente alla descrizione dell’eterogeneità del materiale mediante caratterizzazione della diversità fenotipica osservabile tra le singole unità riproduttive;
ii)
una documentazione delle sue caratteristiche pertinenti, compresi gli aspetti agronomici riguardanti ad esempio resa, stabilità della resa, idoneità ai sistemi a basso apporto, prestazioni, resistenza allo stress abiotico, alle malattie, parametri qualitativi, gusto o colore;
iii)
eventuali risultati disponibili di prove relative alle caratteristiche di cui al punto ii);
b)
una descrizione del tipo di tecnica utilizzata per il metodo di miglioramento genetico o di produzione del materiale eterogeneo biologico;
c)
una descrizione del materiale parentale utilizzato per il miglioramento genetico o la produzione del materiale eterogeneo biologico e del proprio programma di controllo della produzione utilizzato dall’operatore interessato, con riferimento alle pratiche di cui al paragrafo 2, lettera a) e, se del caso, al paragrafo 2, lettera c);
d)
una descrizione delle pratiche di gestione e selezione in azienda con riferimento al paragrafo 2, lettera b), e, se del caso, del materiale parentale con riferimento al paragrafo 2, lettera c);
e)
un riferimento al paese di miglioramento genetico o di produzione, con informazioni sull’anno di produzione e una descrizione delle condizioni pedoclimatiche.
2. Il materiale di cui al paragrafo 1 può essere generato mediante una delle seguenti tecniche:
a)
incrocio di più tipi diversi di materiale parentale, utilizzando protocolli di incrocio per produrre materiale eterogeneo biologico diversificato mediante riunione della progenie (bulking), risemina ripetuta ed esposizione dello stock alla selezione naturale e/o umana, a condizione che tale materiale dimostri un elevato livello di diversità genetica in conformità dell’, punto 18), del regolamento (UE) n. 2018/848;
b)
pratiche di gestione in azienda, tra cui la selezione, la creazione o la manutenzione di materiale caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica in conformità dell’, punto 18), del regolamento (UE) n. 2018/848;
c)
qualsiasi altra tecnica utilizzata per il miglioramento genetico o la produzione di materiale eterogeneo biologico, tenendo conto di caratteristiche di moltiplicazione particolari.
Storico versioni
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