Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 mag 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«materiale eterogeneo biologico»: un insieme vegetale ai sensi dell’, punto 18), del regolamento (UE) 2018/848, prodotto conformemente all’, punto 1), di tale regolamento;
2)
«materiale parentale»: qualsiasi materiale vegetale il cui incrocio o moltiplicazione abbia dato luogo a materiale eterogeneo biologico;
3)
«piccole confezioni»: imballaggi contenenti sementi fino ai quantitativi massimi di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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