Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 mag 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «materiale eterogeneo biologico»: un insieme vegetale ai sensi dell’, punto 18), del regolamento (UE) 2018/848, prodotto conformemente all’, punto 1), di tale regolamento; 2) «materiale parentale»: qualsiasi materiale vegetale il cui incrocio o moltiplicazione abbia dato luogo a materiale eterogeneo biologico; 3) «piccole confezioni»: imballaggi contenenti sementi fino ai quantitativi massimi di cui all’allegato II.
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