Art. 5 · Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia tracciabile e verificabile

Art. 5

Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia tracciabile e verificabile

In vigore dal 6 mag 2021
Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia tracciabile e verificabile Gli amministratori di indici di riferimento conservano la pista di controllo documentata del calcolo dell’indice di riferimento, compresi l’eventuale valutazione della resilienza della metodologia e i risultati dei test a posteriori.
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