Art. 2 · Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento contenga norme chiare che individuano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell’indice di riferimento

Art. 2

Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento contenga norme chiare che individuano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell’indice di riferimento

In vigore dal 6 mag 2021
Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento contenga norme chiare che individuano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell’indice di riferimento La metodologia dell’indice di riferimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 specifica tutti i seguenti elementi: a) la fase del calcolo dell’indice di riferimento in cui è esercitata la discrezionalità; b) i criteri da utilizzare nell’esercizio della discrezionalità; c) i dati da prendere in considerazione; d) se del caso, l’elenco non esaustivo delle condizioni alle quali: i) i dati sulle operazioni nel mercato sottostante devono essere considerati non sufficienti ed è necessario l’uso di dati sulle operazioni nei mercati correlati; ii) l’applicazione della metodologia non produce un risultato e deve essere esercitata discrezionalità nella determinazione dell’indice di riferimento; e) il tipo di mercati correlati che devono essere considerati appropriati ai fini della lettera d), punto i).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:1352:oj#art-2