Art. 1 · Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia solida e affidabile

Art. 1

Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia solida e affidabile

In vigore dal 6 mag 2021
Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia solida e affidabile 1.   La metodologia dell’indice di riferimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011: a) permette di rappresentare il mercato sottostante o la realtà economica che intende misurare e di incorporare i fattori, compresi i parametri e i dati, che sono più pertinenti per misurare il mercato sottostante; b) è soggetta alla valutazione del rapporto tra le ipotesi fondamentali utilizzate e la sensibilità dell’indice di riferimento calcolato con la metodologia; c) specifica la natura dei dati utilizzati nella metodologia; d) specifica i criteri da applicare nei casi in cui la quantità o la qualità dei dati scende al di sotto degli standard necessari affinché la metodologia possa determinare l’indice di riferimento in modo accurato e affidabile. 2.   Gli amministratori di indici di riferimento non significativi possono decidere di non applicare il paragrafo 1, lettera b), per detti indici di riferimento. 3.   Gli amministratori di indici di riferimento basati su dati regolamentati possono decidere di non applicare il paragrafo 1, lettere b) e c), per detti indici di riferimento.
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