Art. 1 · Referenti

Art. 1

Referenti

In vigore dal 5 mag 2021
Referenti 1.   Ciascuna autorità competente di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2017/2402 («le autorità competenti») e ciascuna autorità europea di vigilanza («AEV») designa un referente ai fini della cooperazione, dello scambio di informazioni e della notifica a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402. 2.   Le autorità competenti, l’ABE e l’EIOPA comunicano i dati del referente da esse designato all’ESMA entro il 19 ottobre 2021. Esse tengono informata l’ESMA di qualsiasi modifica di tali dati. 3.   L’ESMA tiene un elenco aggiornato di tutti i referenti designati a norma del presente articolo, che aggiorna secondo le necessità, ad uso delle autorità competenti, dell’ABE e dell’EIOPA. 4.   Ai fini di cui al paragrafo 1 le autorità competenti e le AEV utilizzano l’elenco di cui al paragrafo 3 più recente.
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