Art. 1
Referenti
In vigore dal 5 mag 2021
Referenti
1. Ciascuna autorità competente di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2017/2402 («le autorità competenti») e ciascuna autorità europea di vigilanza («AEV») designa un referente ai fini della cooperazione, dello scambio di informazioni e della notifica a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402.
2. Le autorità competenti, l’ABE e l’EIOPA comunicano i dati del referente da esse designato all’ESMA entro il 19 ottobre 2021. Esse tengono informata l’ESMA di qualsiasi modifica di tali dati.
3. L’ESMA tiene un elenco aggiornato di tutti i referenti designati a norma del presente articolo, che aggiorna secondo le necessità, ad uso delle autorità competenti, dell’ABE e dell’EIOPA.
4. Ai fini di cui al paragrafo 1 le autorità competenti e le AEV utilizzano l’elenco di cui al paragrafo 3 più recente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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