Art. 9
Adeguamenti alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati degli esercizi precedenti
In vigore dal 30 apr 2021
Adeguamenti alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati degli esercizi precedenti
1. Sulla base dell’estratto annuale che fornisce il calcolo dell’importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all’, paragrafo 5, a ciascuno Stato membro è addebitato o accreditato, nell’anno successivo a quello in cui l’estratto è stato inviato, l’importo risultante dalla differenza tra gli importi della previsione relativa a un determinato anno e gli importi reali negli estratti relativi allo stesso anno.
2. Per ciascuno Stato membro, la Commissione procede al calcolo della differenza tra gli importi risultanti dagli adeguamenti di cui al paragrafo 1 e il prodotto della moltiplicazione degli importi totali degli adeguamenti per la percentuale che l’RNL dello Stato membro in questione rappresenta rispetto all’RNL dell’insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in vigore per l’anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati per gli adeguamenti («importo netto»).
Ai fini del calcolo di cui al primo comma, la conversione tra moneta nazionale ed euro è effettuata al tasso di cambio dell’ultimo giorno di quotazione dell’anno civile che precede quello di contabilizzazione, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti dal calcolo di cui al primo comma del presente paragrafo anteriormente al 1o febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati per gli adeguamenti. Ciascuno Stato membro iscrive l’importo netto nel conto di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 il primo giorno lavorativo del mese di giugno dello stesso anno.
3. Eventuali adeguamenti degli estratti di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento relativi a esercizi precedenti che risultino da controlli danno luogo a un adeguamento particolare delle iscrizioni nel conto di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. La Commissione informa lo Stato membro interessato con una lettera in merito all’adeguamento necessario. L’importo corrispondente a tale adeguamento è messo a disposizione alla data indicata dalla Commissione in tale lettera.
4. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di riesaminare l’adeguamento comunicato nella della lettera di cui al paragrafo 3, entro due mesi dalla data di ricevimento di tale lettera. Il riesame si conclude con una decisione che deve essere adottata dalla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dello Stato membro.
Qualora la decisione della Commissione riveda, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti all’adeguamento comunicati nella lettera di cui al paragrafo 3, lo Stato membro mette a disposizione l’importo corrispondente. Né la richiesta dello Stato membro di riesaminare l’adeguamento né un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione pregiudicano l’obbligo dello Stato membro di mettere a disposizione l’importo corrispondente all’adeguamento.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano ulteriormente la procedura di riesame di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
6. Dopo il 31 luglio del quinto anno successivo a un esercizio determinato, le modifiche non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.
7. Le operazioni di cui al presente articolo costituiscono operazioni di entrata dell’esercizio nel corso del quale devono essere iscritte nel conto di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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