Art. 3 · Cooperazione amministrativa

Art. 3

Cooperazione amministrativa

In vigore dal 30 apr 2021
Cooperazione amministrativa 1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione le informazioni seguenti: a) la denominazione dei servizi od organismi responsabili del calcolo, dell’accertamento, della messa a disposizione e del controllo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi; b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative al calcolo o all’accertamento, alla messa a disposizione e al controllo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a opera della Commissione; c) la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali è iscritta la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all’. Ogni modifica delle denominazioni di cui alla lettera a) del primo comma, o delle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma è immediatamente comunicata alla Commissione. 2.   La Commissione comunica a tutti gli Stati membri, su richiesta di uno di loro, le informazioni di cui al paragrafo 1.
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