Art. 10 · Anticipazione di dodicesimi

Art. 10

Anticipazione di dodicesimi

In vigore dal 30 apr 2021
Anticipazione di dodicesimi 1.   Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia FEAGA nell’ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e in funzione della situazione tesoreria dell’Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare, al massimo di due mesi nel primo trimestre dell’esercizio, l’iscrizione di un dodicesimo, o sua frazione, degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. 2.   Fatto salvo il terzo paragrafo, per le esigenze specifiche del pagamento delle spese [dei fondi strutturali e di investimento europei nell’ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e in funzione della situazione di tesoreria dell’Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare, nel primo semestre dell’esercizio, l’iscrizione fino a una metà supplementare di un dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. 3.   L’importo totale che gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare lo stesso mese a norma dei paragrafi 1 e 2 non può in alcun caso superare un importo corrispondente a due dodicesimi supplementari. 4.   Trascorso il primo semestre, l’iscrizione mensile richiesta non supera un dodicesimo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo. 5.   La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri, al più tardi due settimane prima dell’iscrizione richiesta a norma dei paragrafi 1 e 2. 6.   La Commissione comunica agli Stati membri con largo anticipo, e al più tardi sei settimane prima dell’iscrizione richiesta a norma del paragrafo 2, che ha l’intenzione di richiedere tale iscrizione. 7.   Alle iscrizioni anticipate di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano le disposizioni relative all’iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui all’, paragrafo 4, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell’inizio dell’esercizio, di cui all’, paragrafo 5.
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