Art. 5
Segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali
In vigore dal 30 apr 2021
Segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali
1. Entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri inviano alla Commissione la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati, a danno di diritti d’importo superiore a 10 000 EUR, riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
Entro il periodo di cui al primo comma, ciascuno Stato membro fornisce particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali non sia già stato precedentemente comunicato il recupero, l’annullamento o il non avvenuto recupero.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i particolari delle descrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
3. La Commissione include il compendio delle descrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella relazione di cui all’articolo 325, paragrafo 5, TFEU.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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