Art. 3 · Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione

Art. 3

Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione

In vigore dal 30 apr 2021
Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione 1.   La Commissione incarica specificamente di effettuare i controlli di cui all’ alcuni dei suoi funzionari o altri agenti («agenti delegati»). Per ciascun controllo la Commissione fornisce per iscritto agli agenti delegati un mandato, nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale. Possono partecipare ai controlli esperti distaccati dagli Stati membri presso la Commissione come esperti nazionali. Previo accordo esplicito dello Stato membro interessato, la Commissione può chiedere l’assistenza di funzionari di altri Stati membri in qualità di osservatori. La Commissione si accerta che questi funzionari soddisfino il disposto del paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Nel corso dei controlli di cui all’, gli agenti delegati agiscono nel rispetto delle norme prescritte ai funzionari dello Stato membro interessato. Essi sono tenuti ad osservare il segreto d’ufficio, alle condizioni di cui al paragrafo 3. La Commissione rispetta il principio del segreto statistico, quale stabilito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Se necessario, un agente delegato può prendere contatto con i soggetti passivi, ma unicamente nel contesto dei controlli delle risorse proprie tradizionali e soltanto tramite le autorità competenti le cui procedure di riscossione delle risorse proprie formano oggetto del controllo. 3.   Le informazioni comunicate od ottenute, in qualsiasi forma, ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d’ufficio e sono protette secondo le medesime modalità previste per informazioni analoghe dall’ordinamento nazionale dello Stato membro nel quale sono state raccolte e secondo le corrispondenti disposizioni previste per le istituzioni dell’Unione. Le informazioni di cui al primo comma non sono comunicate a persone diverse da quelle, facenti parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri, che sono tenute a conoscere tali informazioni, né sono utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento senza l’accordo preliminare dello Stato membro nel quale sono state raccolte. Il primo e il secondo comma si applicano ai funzionari e altri agenti dell’Unione e agli esperti nazionali distaccati. 4.   La Commissione si accerta che gli agenti delegati e le altre persone che agiscono sotto la sua autorità soddisfino le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) nonché le altre norme dell’Unione e nazionali riguardanti la protezione dei dati personali.
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