Art. 9 · Azioni ammissibili

Art. 9

Azioni ammissibili

In vigore dal 29 apr 2021
Azioni ammissibili 1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’ sono ammissibili al finanziamento. 2.   Fatta salva qualsiasi altra azione prevista nei programmi di lavoro di cui all’, possono essere considerate ammissibili al finanziamento le azioni seguenti: a) fornire conoscenze tecniche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e strumenti informatici efficaci che rafforzino la cooperazione transnazionale e multidisciplinare e la cooperazione con la Commissione; b) potenziare gli scambi di personale per progetti specifici, assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite la predisposizione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere; c) fornire sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale, in particolare alle autorità doganali e alle autorità di contrasto, al fine di rafforzare la lotta alla frode e ad altre attività illecite; d) rafforzare la capacità informatica negli Stati membri e nei paesi terzi, intensificare lo scambio di dati, sviluppare e mettere a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e la sorveglianza delle attività di intelligence; e) organizzare attività di formazione specializzata, seminari sull’analisi dei rischi, conferenze e studi intesi a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i servizi coinvolti nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione; f) qualsiasi altra azione prevista dai programmi di lavoro di cui all’, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’. 3.   Quando l’azione da sovvenzionare prevede l’acquisizione di attrezzature, la Commissione garantisce che l’attrezzatura finanziata sia idonea al fine di contribuire alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
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