Art. 6
Conservazione dei contenuti e dei relativi dati
In vigore dal 29 apr 2021
Conservazione dei contenuti e dei relativi dati
1. I prestatori di servizi di hosting conservano i contenuti terroristici rimossi o il cui accesso è stato disabilitato a seguito di un ordine di rimozione o di misure specifiche in conformità dell’ o 5, come pure i relativi dati rimossi in conseguenza della rimozione di tali contenuti terroristici e che sono necessari per:
a)
i procedimenti di ricorso amministrativo o giurisdizionale, la gestione dei reclami ai sensi dell’ contro una decisione di rimuovere o di disabilitare l’accesso ai contenuti terroristici e i relativi dati;
b)
la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati di terrorismo.
2. I contenuti terroristici e i relativi dati di cui al paragrafo 1 sono conservati per un periodo di sei mesi dalla rimozione o dalla disabilitazione. Su richiesta dell’autorità competente o di un organo giurisdizionale, i contenuti terroristici sono conservati per un periodo ulteriore specificato solo se necessario e per tutto il tempo richiesto per il procedimento di ricorso amministrativo o giurisdizionale in corso di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. I prestatori di servizi di hosting provvedono a che i contenuti terroristici e i relativi dati conservati a norma del paragrafo 1 siano soggetti ad adeguate salvaguardie tecniche e organizzative.
Tali salvaguardie tecniche e organizzative assicurano che i contenuti terroristici e i relativi dati conservati siano consultati e trattati solo per le finalità di cui al paragrafo 1, e garantiscono un elevato livello di sicurezza dei dati personali in questione. I prestatori di servizi di hosting riesaminano e aggiornano tali salvaguardie ogniqualvolta sia necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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