Art. 4 · Procedura per gli ordini di rimozione transfrontalieri

Art. 4

Procedura per gli ordini di rimozione transfrontalieri

In vigore dal 29 apr 2021
Procedura per gli ordini di rimozione transfrontalieri 1.   Fatto salvo l’, se il prestatore di servizi di hosting non ha lo stabilimento principale o il rappresentante legale nello Stato membro dell’autorità competente che emette l’ordine di rimozione, tale autorità trasmette contemporaneamente una copia dell’ordine di rimozione all’autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito. 2.   Se il prestatore di servizi di hosting riceve un ordine di rimozione di cui al presente articolo, adotta le misure previste dall’ e adotta le misure necessarie per poter ripristinare i contenuti o riabilitare l’accesso agli stessi, in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. 3.   L’autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito può, di propria iniziativa, entro 72 ore dal ricevimento della copia dell’ordine di rimozione in conformità del paragrafo 1, esaminare l’ordine di rimozione per stabilire se esso violi in modo grave o manifesto il presente regolamento o i diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Carta. Qualora riscontri una violazione, adotta una decisione motivata a tale scopo entro lo stesso termine. 4.   Un prestatore di servizi di hosting e un fornitore di contenuti hanno il diritto di presentare, entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine di rimozione o delle informazioni a norma dell’, paragrafo 2, una richiesta motivata all’ autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito per esaminare l’ordine di rimozione di cui al primo comma del paragrafo 3 del presente articolo. Entro 72 ore dal ricevimento della richiesta, l’autorità competente adotta una decisione motivata a seguito dell’esame dell’ordine di rimozione, in cui espone le proprie conclusioni sull’esistenza di una violazione. 5.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 3, secondo comma, o una decisione che riconosce una violazione a norma del paragrafo 4, secondo comma, l’autorità competente informa l’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione della sua intenzione di adottare la decisione e delle relative motivazioni. 6.   Qualora l’autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito adotti una decisione motivata in conformità del paragrafo 3 o 4 del presente articolo, comunica senza indugio tale decisione all’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione, al prestatore di servizi di hosting, al fornitore di contenuti che ha richiesto l’esame ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo e, conformemente all’, a Europol. Se la decisione accerta violazioni ai sensi del paragrafo 3 o 4 del presente articolo, l’ordine di rimozione cessa di avere effetti giuridici. 7.   Non appena riceve una decisione che rileva una violazione comunicata in conformità del paragrafo 6, il prestatore di servizi di hosting interessato ripristina immediatamente i contenuti o l’accesso agli stessi, fatta salva la possibilità di applicare le proprie condizioni contrattuali conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.
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