Art. 3
Ordini di rimozione
In vigore dal 29 apr 2021
Ordini di rimozione
1. L’autorità competente di ogni Stato membro ha facoltà di emettere un ordine di rimozione imponendo ai prestatori di servizi di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitare l’accesso a contenuti terroristici in tutti gli Stati membri.
2. Se l’autorità competente interessata non ha emesso in precedenza un ordine di rimozione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting, essa fornisce a tale prestatore di servizi di hosting informazioni sulle procedure e sui termini applicabili almeno 12 ore prima dell’emissione dell’ordine di rimozione.
Il primo comma non si applica tranne in casi di emergenza debitamente giustificati.
3. I prestatori di servizi di hosting rimuovono i contenuti terroristici o disabilitano l’accesso ai contenuti terroristici in tutti gli Stati membri il prima possibile e in ogni caso entro un’ora dal ricevimento dell’ordine di rimozione.
4. Le autorità competenti emettono gli ordini di rimozione utilizzando i modelli di cui all’allegato I. Gli ordini di rimozione recano gli elementi seguenti:
a)
dati identificativi dell’autorità competente che emette l’ordine di rimozione e l’autenticazione dell’ordine di rimozione da parte di tale autorità competente;
b)
la motivazione, sufficientemente dettagliata, per cui i contenuti sono considerati contenuti terroristici e un riferimento alle pertinenti tipologie di materiale di cui all’, punto 7;
c)
un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) esatto e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare i contenuti terroristici;
d)
un riferimento al presente regolamento come base giuridica dell’ordine di rimozione;
e)
la data, l’ora e la firma elettronica dell’autorità competente che emette l’ordine di rimozione;
f)
informazioni facilmente comprensibili sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di hosting e del fornitore di contenuti, ivi comprese informazioni sul ricorso all’autorità competente, il ricorso a un organo giurisdizionale nonché sui termini per il ricorso;
g)
ove necessario e proporzionato, la decisione di non divulgare informazioni sulla rimozione o sulla disabilitazione dell’accesso ai contenuti terroristici conformemente all’, paragrafo 3.
5. L’autorità competente indirizza l’ordine di rimozione allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al suo rappresentante legale in conformità dell’.
Tale autorità competente trasmette l’ordine di rimozione al punto di contatto di cui all’, paragrafo 1, con mezzi elettronici in grado di produrre una traccia scritta in condizioni che consentano di stabilire l’autenticazione del mittente, compresa l’esattezza della data e dell’ora di invio e di ricevimento dell’ordine.
6. Il prestatore di servizi di hosting informa, senza indebito ritardo, l’autorità competente, utilizzando il modello di cui all’allegato II, della rimozione dei contenuti terroristici o della disabilitazione dell’accesso ai contenuti terroristici in tutti gli Stati membri, indicando, in particolare, la data e l’ora della rimozione o disabilitazione.
7. Se non è in grado di conformarsi all’ordine di rimozione per cause di forza maggiore o di impossibilità di fatto a lui non imputabile, compreso per motivi tecnici o operativi obiettivamente giustificabili, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione spiegando i motivi, utilizzando il modello di cui all’allegato III.
Il termine di cui al paragrafo 3 decorre dal momento in cui i motivi di cui al primo comma del presente paragrafo vengono meno.
8. Se non è in grado di conformarsi all’ordine di rimozione, in quanto quest’ultimo è viziato da errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti per la sua esecuzione, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione e chiede i chiarimenti necessari, utilizzando il modello di cui all’allegato III.
La scadenza di cui al paragrafo 3 si applica non appena il prestatore di servizi di hosting abbia ricevuto i chiarimenti necessari.
9. Un ordine di rimozione diventa definitivo alla scadenza del termine per il ricorso o quando non è stato presentato alcun ricorso ai sensi del diritto nazionale o se è stato confermato in esito al ricorso.
Quando l’ordine di rimozione diviene definitivo, l’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione ne informa l’autorità competente di cui all’, paragrafo 1, lettera c), dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha il suo stabilimento principale, o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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