Art. 14 · Cooperazione tra i prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti e Europol

Art. 14

Cooperazione tra i prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti e Europol

In vigore dal 29 apr 2021
Cooperazione tra i prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti e Europol 1.   Le autorità competenti scambiano informazioni, si coordinano e cooperano tra loro e, se del caso, con Europol, per quanto riguarda gli ordini di rimozione, in particolare, in modo da evitare una duplicazione di sforzi, potenziare il coordinamento ed evitare qualsiasi interferenza con indagini in corso nei diversi Stati membri. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni, si coordinano e cooperano con le autorità competenti di cui all’, paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto riguarda le misure specifiche adottate a norma dell’, e le sanzioni inflitte a norma dell’. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti di cui all’, paragrafo 1, lettere c) e d), siano in possesso di tutte le informazioni pertinenti. 3.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri predispongono canali e meccanismi di comunicazione adeguati e sicuri per garantire che le informazioni pertinenti siano scambiate tempestivamente. 4.   Ai fini dell’efficace attuazione del presente regolamento, nonché per evitare una duplicazione di sforzi, gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting possono avvalersi di appositi strumenti, inclusi quelli stabiliti da Europol, per facilitare in particolare: a) il trattamento dei dati e il riscontro relativi agli ordini di rimozione a norma dell’; e b) la cooperazione allo scopo di individuare ed attuare misure specifiche a norma dell’. 5.   Laddove sia a conoscenza di contenuti terroristici che comportano una minaccia imminente per la vita, il prestatore di servizi di hosting ne informa immediatamente l’autorità competente per l’indagine e il perseguimento di reati negli Stati membri interessati. Ove non sia possibile individuare gli Stati membri interessati, il prestatore di servizi di hosting informa il punto di contatto a norma dell’, paragrafo 2, dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito e trasmette le informazioni relative ai contenuti terroristici a Europol, che vi darà adeguato seguito. 6.   Le autorità competenti sono incoraggiate a inviare copie degli ordini di rimozione a Europol, per permettergli così di presentare una relazione annuale comprensiva di un’analisi dei tipi di contenuti terroristici oggetto di ordini di rimozione o di disabilitazione dell’accesso a norma del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:784:oj#art-14