Art. 9
Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione
In vigore dal 29 apr 2021
Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione
1. La Commissione attua il programma LIFE in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma LIFE può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
3. Almeno l'85 % del bilancio del programma LIFE è destinato:
a)
alle sovvenzioni di cui all', paragrafi 2 e 6;
b)
ai progetti finanziati attraverso altre forme di finanziamenti nella misura specificata nel programma di lavoro pluriennale di cu all'; oppure
c)
ove opportuno e nella misura specificata nel programma di lavoro pluriennale di cui all', ai finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto, come specificato al paragrafo 2 del presente articolo.
La Commissione assicura che i progetti finanziati mediante altre forme di finanziamento siano pienamente conformi agli obiettivi di cui all'.
L'importo massimo destinato alle sovvenzioni di cui all', paragrafo 4, è di 15 milioni di EUR.
4. I tassi di cofinanziamento massimi per le azioni ammissibili di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a d), del presente regolamento, sono pari al 60 % dei costi ammissibili e al 75 % in caso di progetti finanziati nell'ambito del sottoprogramma «Natura e biodiversità», in particolare quelli riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico istituito a norma dell' della direttiva 2009/147/CE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefissato in materia di conservazione. Il tasso di cofinanziamento massimo per le azioni di cui all', paragrafo 6, del presente regolamento, è pari al 70 % dei costi ammissibili. Fatti salvi i corrispondenti tassi di cofinanziamento massimi stabiliti, nel programma di lavoro pluriennale di cui all' del presente regolamento sono ulteriormente precisati tassi specifici. I tassi specifici possono essere adattati in conformità dei requisiti di ciascun sottoprogramma, tipo di progetto o tipo di sovvenzione.
Per i progetti di cui all', paragrafo 4, i tassi di cofinanziamento massimi non superano il 95 % dei costi ammissibili durante il periodo del primo programma di lavoro pluriennale; per il secondo programma di lavoro pluriennale e previa conferma in detto programma di lavoro, il tasso di cofinanziamento è pari al 75 % dei costi ammissibili.
5. La qualità è il criterio generale su cui si basano la valutazione dei progetti e il processo di aggiudicazione nell'ambito del programma LIFE. La Commissione si adopera per un'efficace copertura geografica basata sul «criterio della qualità» in tutta l'Unione, anche aiutando gli Stati membri ad accrescere la qualità dei progetti attraverso il rafforzamento delle capacità
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:783:oj#art-9