Art. 25 · Disposizioni transitorie

Art. 25

Disposizioni transitorie

In vigore dal 29 apr 2021
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) e del regolamento (UE) n. 1293/2013, che continuano ad applicarsi ai progetti interessati fino alla loro chiusura. 2.   La dotazione finanziaria del programma LIFE può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma LIFE e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 614/2007 e (UE) n. 1293/2013. 3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all', paragrafo 5, al fine di consentire la gestione dei progetti non completati entro il 31 dicembre 2027. 4.   I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1293/2013 possono essere investiti negli strumenti finanziari costituiti a titolo del regolamento (UE) 2021/523. 5.   Gli importi corrispondenti a entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente erogate a norma dei regolamenti (CE) n. 614/2007 o (UE) n. 1293/2013 sono utilizzati, ai sensi dell' del regolamento finanziario, per finanziare il programma LIFE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:783:oj#art-25