Art. 14 · Specificazione dei criteri di aggiudicazione

Art. 14

Specificazione dei criteri di aggiudicazione

In vigore dal 29 apr 2021
Specificazione dei criteri di aggiudicazione La Commissione stabilisce i criteri di aggiudicazione nel programma di lavoro pluriennale di cui all' e negli inviti a presentare proposte tenendo conto dei seguenti principi: a) i progetti finanziati dal programma LIFE devono essere di interesse dell'Unione apportando un contributo significativo al raggiungimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici del programma LIFE di cui all', non pregiudicano tali obiettivi e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi; b) i progetti devono garantire un approccio efficace sotto il profilo dei costi e devono essere tecnicamente e finanziariamente coerenti; c) dev'essere data priorità ai progetti potenzialmente più in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'; d) ai progetti che apportano benefici collaterali e promuovono sinergie tra i sottoprogrammi di cui all' deve essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione; e) ai progetti potenzialmente più replicabili e utilizzabili dal settore pubblico o privato o più in grado di mobilitare il livello più elevato di investimenti o risorse finanziarie (potenziale effetto catalizzatore) deve essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione; f) dev'essere assicurata la replicabilità dei risultati dei progetti di azione standard; g) ai progetti che sono basati sui risultati di altri progetti finanziati dal programma LIFE, dai programmi precedenti o da altri fondi dell'Unione o che sviluppano su più larga scala tali risultati dev'essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione; h) se del caso, dev'essere prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con specifiche esigenze o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere, zone di elevato valore naturalistico e regioni ultraperiferiche.
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