Art. 12
Soggetti ammissibili
In vigore dal 29 apr 2021
Soggetti ammissibili
1. Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, ai soggetti si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Sono ammessi i seguenti soggetti:
a)
i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:
i)
uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
ii)
un paese terzo associato al programma LIFE;
iii)
un altro paese terzo elencato nel programma di lavoro pluriennale di cui all', alle condizioni specificate ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo;
b)
i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
3. Non sono ammesse le persone fisiche.
4. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma LIFE, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione onde assicurare l'efficacia degli interventi effettuati nell'Unione.
5. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma LIFE devono di massima sostenere il costo della loro partecipazione.
Storico versioni
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