Art. 12 · Soggetti ammissibili

Art. 12

Soggetti ammissibili

In vigore dal 29 apr 2021
Soggetti ammissibili 1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, ai soggetti si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Sono ammessi i seguenti soggetti: a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori: i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso; ii) un paese terzo associato al programma LIFE; iii) un altro paese terzo elencato nel programma di lavoro pluriennale di cui all', alle condizioni specificate ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo; b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali. 3.   Non sono ammesse le persone fisiche. 4.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma LIFE, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione onde assicurare l'efficacia degli interventi effettuati nell'Unione. 5.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma LIFE devono di massima sostenere il costo della loro partecipazione.
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