Art. 11
Azioni ammissibili
In vigore dal 29 apr 2021
Azioni ammissibili
1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all' sono ammissibili al finanziamento.
2. Le sovvenzioni possono finanziare i seguenti tipi di azione:
a)
progetti strategici di tutela della natura nell'ambito del sottoprogramma di cui all', punto 1, lettera a);
b)
progetti strategici integrati nell'ambito del sottoprogramma di cui all', punto 1, lettera b), e punto 2, lettere a) e b);
c)
progetti di assistenza tecnica;
d)
progetti di azione standard;
e)
altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all', paragrafo 1, incluse le azioni di coordinamento e sostegno intese al rafforzamento delle capacità, alla divulgazione di informazioni e conoscenze e alla sensibilizzazione per sostenere la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica.
3. I progetti nell'ambito del sottoprogramma «Natura e biodiversità» e riguardanti la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 2000 ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE tengono conto delle priorità enunciate nei piani, nelle strategie e nelle politiche nazionali e regionali in materia di conservazione della natura e della biodiversità, compresi i quadri d'azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE.
4. I progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità connessi alle attività delle autorità degli Stati membri volte a migliorare l'efficace partecipazione al programma LIFE supportano le attività degli Stati membri con «scarsa partecipazione in maniera efficace», al fine di migliorare i servizi dei punti di contatto nazionali in tutta l'Unione e di aumentare la qualità globale delle proposte presentate.
5. Le sovvenzioni possono finanziare attività al di fuori di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare a esso collegato, a condizione che il progetto persegua gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e che tali attività siano necessarie ad assicurare l'efficacia degli interventi effettuati in uno Stato membro o in un paese o territorio d'oltremare a esso collegato, o a supportare accordi internazionali di cui l'Unione è parte, fornendo un contributo all'organizzazione di conferenze multilaterali. Il contributo massimo fornito agli accordi internazionali per l'organizzazione di conferenze multilaterali è di 3,5 milioni di EUR per la durata del programma LIFE di cui all', e tali sovvenzioni non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della soglia di cui all', paragrafo 3, primo comma.
6. Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni senza scopo di lucro che sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nel controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione, e che sono attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima, ivi compresa la transizione energetica, in linea con gli obiettivi del programma LIFE di cui all'.
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