Art. 9 · Informazioni di viaggio

Art. 9

Informazioni di viaggio

In vigore dal 29 apr 2021
Informazioni di viaggio 1.   Le imprese ferroviarie, i tour operator e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto. 2.   Durante il viaggio le imprese ferroviarie e, ove possibile, i venditori di biglietti e i tour operator forniscono al passeggero almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte II. Qualora disponga di tali informazioni, il gestore della stazione le fornisce altresì al passeggero. 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite nel formato più adatto, se possibile sulla base di informazioni di viaggio in tempo reale, anche utilizzando appropriate tecnologie di comunicazione. Va riservata particolare attenzione a garantire che tali informazioni siano accessibili conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/882 e ai regolamenti (UE) n. 454/2011 e (UE) n. 1300/2014.
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