Art. 8 · Obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi

Art. 8

Obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi

In vigore dal 29 apr 2021
Obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi Le imprese ferroviarie o, se del caso, le autorità competenti responsabili di un contratto di servizio pubblico ferroviario rendono pubbliche, con mezzi adeguati e in formati accessibili conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/882 e ai regolamenti (UE) n. 454/2011 e (UE) n. 1300/2014, e prima di attuarle, le decisioni di sopprimere determinati servizi su base permanente o temporanea.
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