Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 29 apr 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende per: 1) «impresa ferroviaria»: un'impresa ferroviaria quale definita all', punto 1, della direttiva 2012/34/UE; 2) «gestore dell'infrastruttura»: un gestore dell'infrastruttura quale definito all', punto 2, della direttiva 2012/34/UE; 3) «gestore della stazione»: il soggetto che lo Stato membro ha incaricato della gestione di una o più stazioni ferroviarie e che può essere il gestore dell'infrastruttura; 4) «tour operator»: l'organizzatore o il venditore, quale definito rispettivamente all', punti 8 e 9, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) diverso da un'impresa ferroviaria; 5) «venditore di biglietti»: qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che venda biglietti, compresi i biglietti cumulativi, sulla base di un contratto o altro accordo tra il rivenditore e una o più imprese ferroviarie; 6) «contratto di trasporto»: un contratto di trasporto ferroviario, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto; 7) «biglietto»: un'attestazione valida, indipendentemente dalla sua forma, della conclusione di un contratto di trasporto; 8) «prenotazione»: un'autorizzazione su carta o in forma elettronica che dà diritto al trasporto in base a piani personalizzati di trasporto precedentemente confermati; 9) «biglietto cumulativo»: un biglietto cumulativo quale definito all', punto 35, della direttiva 2012/34/UE; 10) «servizio»: un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri operato tra stazioni ferroviarie in base a un orario, ivi compresi i servizi di trasporto offerti per itinerari alternativi; 11) «viaggio»: il trasporto di un passeggero tra una stazione di partenza e una stazione di arrivo; 12) «servizio ferroviario nazionale per passeggeri»: un servizio di trasporto passeggeri per ferrovia in cui non si attraversa una frontiera di uno Stato membro; 13) «servizio ferroviario urbano ed extraurbano per passeggeri»: un servizio ferroviario per passeggeri ai sensi dell', punto 6, della direttiva 2012/34/UE; 14) «servizio ferroviario regionale per passeggeri»: un servizio ferroviario per passeggeri ai sensi dell', punto 7, della direttiva 2012/34/UE; 15) «servizio ferroviario a lunga distanza per passeggeri»: un servizio ferroviario per passeggeri che non è un servizio ferroviario urbano, extraurbano o regionale per passeggeri; 16) «servizio ferroviario internazionale per passeggeri»: un servizio ferroviario per passeggeri che attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi o in uno Stato membro e un paese terzo; 17) «ritardo»: la differenza di tempo tra l'ora d'arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora del suo arrivo effettivo o previsto alla stazione di destinazione finale; 18) «arrivo»: il momento in cui le porte vengono aperte alla banchina di destinazione, ed è consentito scendere dal treno; 19) «titolo di viaggio» o «abbonamento»: un biglietto per un numero illimitato di viaggi che consente al titolare autorizzato di effettuare viaggi ferroviari su un determinato percorso o rete per un periodo di tempo specificato; 20) «perdita di coincidenza»: una situazione in cui un passeggero perde uno o più servizi nel corso di un viaggio ferroviario, venduto sotto forma di biglietto cumulativo, in conseguenza del ritardo o della soppressione di uno o più servizi precedenti, ovvero della partenza di un servizio prima dell'ora di partenza prevista; 21) «persona con disabilità» e «persona a mobilità ridotta»: qualsiasi persona avente una disabilità fisica, mentale, intellettiva o sensoriale temporanea o permanente che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire l'utilizzo pieno ed effettivo del trasporto su base di uguaglianza con gli altri passeggeri o la cui mobilità nell'utilizzo del trasporto è ridotta per ragioni di età; 22) «stazione»: un luogo pertinente ad una ferrovia nel quale un servizio ferroviario di trasporto di passeggeri può avere inizio, effettuare una fermata o terminare.
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