Art. 17
Responsabilità per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni
In vigore dal 29 apr 2021
Responsabilità per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni
Fatte salve le disposizioni del presente capo, la responsabilità dell'impresa ferroviaria per i ritardi, le perdite di coincidenza e le soppressioni è disciplinata dall'allegato I, titolo IV, capo II.
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