Art. 13 · Responsabilità per i passeggeri e i bagagli

Art. 13

Responsabilità per i passeggeri e i bagagli

In vigore dal 29 apr 2021
Responsabilità per i passeggeri e i bagagli Fatte salve le disposizioni del presente capo e la legislazione nazionale applicabile che garantisce ai passeggeri ulteriori risarcimenti dei danni, la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri ed ai loro bagagli è disciplinata dai capi I, III e IV del titolo IV nonché dal titolo VI e dal titolo VII dell'allegato I.
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