Art. 12 · Biglietti cumulativi

Art. 12

Biglietti cumulativi

In vigore dal 29 apr 2021
Biglietti cumulativi 1.   Nel caso di servizi ferroviari a lunga distanza o regionali per passeggeri prestati da un'unica impresa ferroviaria, tale impresa offre un biglietto cumulativo per tali servizi. Per altri servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, le imprese ferroviarie compiono ogni ragionevole sforzo per offrire biglietti cumulativi e cooperano a tal fine. Ai fini del primo comma, il termine «unica impresa ferroviaria» si riferisce anche a tutte le imprese ferroviarie che sono interamente possedute dallo stesso proprietario o che sono imprese controllate interamente possedute da una delle imprese ferroviarie interessate. 2.   Prima dell'acquisto di uno o più biglietti per un viaggio comprendente una o più coincidenze il passeggero è informato se tali biglietti costituiscono un biglietto cumulativo. 3.   Per un viaggio che comprende una o più coincidenze, il biglietto o i biglietti acquistati nell'ambito di un'unica transazione commerciale da un'impresa ferroviaria costituiscono un biglietto cumulativo, e l'impresa ferroviaria è responsabile ai sensi degli se il passeggero perde una o più coincidenze. 4.   Se il biglietto o i biglietti sono acquistati in un'unica transazione commerciale e il venditore di biglietti o il tour operator hanno combinato i biglietti di propria iniziativa, il venditore di biglietti o il tour operator che ha venduto il biglietto o i biglietti è tenuto a rimborsare l'importo totale pagato per tale transazione per il biglietto o i biglietti e, inoltre, a versare un indennizzo pari al 75 % di tale importo nel caso in cui il passeggero perda una o più coincidenze. Il diritto al rimborso o all'indennizzo di cui al primo comma lascia impregiudicata la legislazione nazionale applicabile che riconosce ai passeggeri un ulteriore risarcimento danni. 5.   Le responsabilità di cui ai paragrafi 3 e 4 non si applicano se è indicato sui biglietti, su un altro documento o elettronicamente, in modo tale da consentire al passeggero di riprodurre l'informazione per futuro riferimento, che i biglietti rappresentano contratti di trasporto distinti e il passeggero ne è stato informato prima dell'acquisto. 6.   L'onere della prova della fornitura al passeggero dell'informazione di cui al presente articolo spetta all'impresa ferroviaria, al tour operator o al venditore di biglietti che ha venduto il biglietto o i biglietti. 7.   I venditori di biglietti o i tour operator sono responsabili del trattamento delle domande e di eventuali reclami dei passeggeri a norma del paragrafo 4. Il rimborso e l'indennizzo di cui al paragrafo 4 sono corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:782:oj#art-12