Art. 11 · Disponibilità di biglietti e prenotazioni

Art. 11

Disponibilità di biglietti e prenotazioni

In vigore dal 29 apr 2021
Disponibilità di biglietti e prenotazioni 1.   Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operator offrono biglietti e, ove disponibili, biglietti cumulativi e prenotazioni. 2.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, le imprese ferroviarie provvedono, direttamente o tramite venditori di biglietti o tour operator, alla vendita di biglietti ai passeggeri almeno attraverso una delle modalità di vendita seguenti: a) biglietterie, altri punti vendita o biglietterie self-service; b) telefono, Internet o tramite qualsiasi altra tecnologia dell'informazione avente ampia diffusione; c) a bordo dei treni. Le autorità competenti quali definite all', lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007 possono esigere che le imprese ferroviarie offrano biglietti per servizi forniti nel quadro di contratti di servizio pubblico attraverso più modalità di vendita. 3.   In mancanza di biglietteria o biglietteria self-service nella stazione ferroviaria di partenza, i passeggeri sono informati in stazione: a) della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via Internet o a bordo del treno, e delle modalità di tale acquisto; b) della stazione ferroviaria o del luogo più vicini in cui sono disponibili biglietterie o biglietterie self-service. 4.   Qualora nella stazione di partenza non siano presenti biglietterie, biglietterie self-service accessibili e altri modi accessibili per acquistare un biglietto in anticipo, alle persone con disabilità è consentito acquistare biglietti a bordo dei treni senza maggiorazione. Le imprese ferroviarie possono limitare o negare tale diritto per giustificati motivi relativi alla sicurezza o a causa dell'obbligo di prenotazione. Qualora non vi sia personale a bordo del treno, l'impresa ferroviaria informa le persone con disabilità e le persone con mobilità ridotta in merito all'opportunità e alle modalità di acquisto del biglietto. Gli Stati membri possono consentire alle imprese ferroviarie di richiedere che le persone con disabilità e le persone con mobilità ridotta siano riconosciute come tali conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali pertinenti del loro paese di residenza. Gli Stati membri possono estendere il diritto di cui al primo comma a tutti i passeggeri. Qualora gli Stati membri applichino tale opzione, ne informano la Commissione. L'Agenzia ferroviaria europea pubblica sul suo sito web le informazioni relative all'attuazione dei regolamenti (UE) n. 454/2011 e (UE) n. 1300/2014.
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