Art. 9 · Soggetti giuridici idonei

Art. 9

Soggetti giuridici idonei

In vigore dal 29 apr 2021
Soggetti giuridici idonei 1.   I destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione hanno sede nell’Unione o in un paese associato. 2.   Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un’azione che sono utilizzati ai fini di un’azione sostenuta dal Fondo sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l’intera durata dell’azione, e le loro strutture di gestione esecutiva hanno sede nell’Unione o in un paese associato. 3.   Ai fini delle azioni sostenute dal Fondo, i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione non sono soggetti al controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato. 4.   In deroga al paragrafo 3, un soggetto giuridico con sede nell’Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è idoneo quale destinatario o subappaltatore coinvolto in un’azione solo se le garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede secondo le relative procedure nazionali sono rese disponibili alla Commissione. Tali garanzie possono fare riferimento alla struttura di gestione esecutiva del soggetto giuridico con sede nell’Unione o in un paese associato. Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico, tali garanzie possono anche fare riferimento a diritti governativi specifici nel controllo esercitato sul soggetto giuridico. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento in un’azione di un tale soggetto giuridico non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell’ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all’ del presente regolamento. Le garanzie sono altresì conformi agli del presente regolamento. In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un’azione, sono in atto misure tese ad assicurare che: a) il controllo sul soggetto giuridico non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l’azione e conseguire risultati, che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell’azione, ovvero che pregiudichi le sue capacità e gli standard necessari all’esecuzione dell’azione; b) sia impedito l’accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all’azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell’azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, ove del caso; c) la titolarità della proprietà intellettuale derivante dall’azione nonché dei risultati dell’azione stessa restino in capo al destinatario durante e dopo il completamento dell’azione, non siano soggette a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, non siano esportate al di fuori dell’Unione o dei paesi associati, né siano accessibili dall’esterno dell’Unione o dei paesi associati senza il consenso dello Stato membro o del paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico e conformemente agli obiettivi di cui all’. Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie. La Commissione informa il comitato di cui all’ in merito ai soggetti giuridici considerati idonei ai sensi del presente paragrafo. 5.   Laddove non siano prontamente disponibili sostituti competitivi nell’Unione o in un paese associato, i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, sia coerente con gli obiettivi di cui all’ e sia conforme agli . I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al sostegno da parte del Fondo. 6.   Nell’eseguire un’azione ammissibile, i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione possono anche cooperare con soggetti giuridici con sede al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando beni, infrastrutture, attrezzature e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all’ e conforme agli . Ai paesi terzi non associati o ad altri soggetti di paesi terzi non associati non è consentito l’accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti l’esecuzione dell’azione e devono essere evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell’approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l’azione. I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al sostegno da parte del Fondo. 7.   I richiedenti forniscono tutte le informazioni pertinenti per la valutazione dei criteri di ammissibilità. Nel caso in cui, durante l’esecuzione di un’azione, si verifichi un cambiamento suscettibile di mettere in discussione il rispetto di tali criteri, il soggetto giuridico pertinente ne informa la Commissione, la quale valuta se tali criteri di ammissibilità continuano a essere soddisfatti ed esamina il possibile impatto sul finanziamento dell’azione. 8.   Ai fini del presente articolo, per subappaltatori coinvolti in un’azione si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un destinatario, altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell’azione, nonché i subappaltatori che, ai fini dell’esecuzione dell’azione, possono aver bisogno di accedere a informazioni classificate. I subappaltatori coinvolti in un’azione non sono membri del consorzio.
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