Art. 8 · Esecuzione e forme di finanziamento dell’Unione

Art. 8

Esecuzione e forme di finanziamento dell’Unione

In vigore dal 29 apr 2021
Esecuzione e forme di finanziamento dell’Unione 1.   Il Fondo è eseguito in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, in casi comprovati possono essere eseguite azioni specifiche in regime di gestione indiretta da parte degli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Ciò non deve comprendere la procedura di selezione e di attribuzione di cui all’ del presente regolamento. 3.   Il Fondo può fornire finanziamenti a norma del regolamento finanziario attraverso sovvenzioni, premi e appalti e, se opportuno considerate le specificità dell’azione, strumenti finanziari nell’ambito delle operazioni di finanziamento misto. 4.   Le operazioni di finanziamento misto sono effettuate in conformità del titolo X del regolamento finanziario e del regolamento (UE) 2021/523. 5.   Gli strumenti finanziari sono rigorosamente diretti soltanto ai destinatari.
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