Art. 36 · Disposizioni transitorie

Art. 36

Disposizioni transitorie

In vigore dal 29 apr 2021
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1092 o del PADR, che continua ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura e ai loro risultati. 2.   La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1092 o del PADR. 3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione, oltre il 31 dicembre 2027, stanziamenti per coprire le spese di cui all’, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine della durata del Fondo.
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