Art. 34 · Procedura di comitato

Art. 34

Procedura di comitato

In vigore dal 29 apr 2021
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L’Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l’azione esterna è invitato a partecipare al comitato. Il comitato si riunisce inoltre in formazioni speciali, anche per discutere di aspetti in materia di difesa e sicurezza, riguardo alle azioni intraprese a titolo del Fondo. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
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