Art. 23
Titolarità dei risultati delle azioni di sviluppo
In vigore dal 29 apr 2021
Titolarità dei risultati delle azioni di sviluppo
1. L’Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie per la difesa risultanti dalle azioni di sviluppo sostenute dal Fondo, né reclama i DPI relativi a tali azioni.
2. I risultati delle azioni di sviluppo sostenute dal Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, direttamente, o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.
3. Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri con riguardo alla loro politica di esportazione dei prodotti per la difesa.
4. Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari attraverso azioni di sviluppo sostenute dal Fondo e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione è informata prima di qualsiasi trasferimento di titolarità a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato. Qualora tale trasferimento di titolarità sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi di cui all’, il sostegno erogato a titolo del Fondo è rimborsato.
5. Qualora il supporto dell’Unione sia fornito sotto forma di appalto pubblico per uno studio, tutti gli Stati membri o i paesi associati hanno diritto, ove ne facciano richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l’uso dello studio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:697:oj#art-23