Art. 20 · Titolarità dei risultati delle azioni di ricerca

Art. 20

Titolarità dei risultati delle azioni di ricerca

In vigore dal 29 apr 2021
Titolarità dei risultati delle azioni di ricerca 1.   I risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo sono di proprietà dei destinatari che li hanno prodotti. Se i soggetti giuridici producono i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti, i soggetti giuridici sono comproprietari di tali risultati. I comproprietari stipulano un accordo per quanto concerne la ripartizione delle loro azioni e le condizioni di esercizio della loro comproprietà secondo i loro obblighi nell’ambito della convenzione di sovvenzione. 2.   In deroga al paragrafo 1, qualora il sostegno dell’Unione sia fornito sotto forma di appalto pubblico, i risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo sono di proprietà dell’Unione. Gli Stati membri e i paesi associati beneficiano di diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito, ove ne facciano richiesta scritta. 3.   I risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia. 4.   Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari attraverso azioni di ricerca sostenute dal Fondo e fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Commissione è informata prima di qualsiasi trasferimento di proprietà o della concessione di una licenza esclusiva a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato. Qualora tale trasferimento di proprietà o tale concessione di una licenza esclusiva sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi di cui all’, il sostegno erogato a titolo del Fondo è rimborsato. 5.   Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alla relazione speciale. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e ai paesi associati, dopo che la Commissione ha accertato l’applicazione degli obblighi di riservatezza appropriati. 6.   Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati utilizzano la relazione speciale esclusivamente per finalità connesse all’uso da parte o a beneficio delle loro forze armate, di sicurezza o di intelligence, anche nell’ambito dei loro programmi di cooperazione. Tale uso comprende lo studio, la valutazione, l’analisi, la ricerca, la progettazione, l’accettazione e la certificazione dei prodotti, la gestione, la formazione e lo smaltimento, nonché la valutazione e l’elaborazione dei requisiti tecnici per gli appalti. 7.   I destinatari concedono diritti di accesso a titolo gratuito ai risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo alle istituzioni, agli organi, agli uffici o alle agenzie dell’Unione, ai fini debitamente comprovati di sviluppare, attuare e monitorare le politiche o i programmi esistenti dell’Unione nei settori di sua competenza. Tali diritti di accesso sono utilizzati solo a fini non commerciali e non concorrenziali. 8.   Disposizioni specifiche in materia di titolarità, diritti di accesso e concessione di licenze sono stabilite negli accordi di finanziamento e nei contratti conclusi in materia di appalti pre-commerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale. Le amministrazioni aggiudicatrici beneficiano almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per uso proprio e del diritto di concedere, o esigere che i destinatari concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze. Tutti gli Stati membri e i paesi associati hanno accesso a titolo gratuito alla relazione speciale. Qualora un contraente non sfrutti i risultati commercialmente entro un determinato periodo successivo all’appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, trasferisce la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici. 9.   Il presente regolamento non incide sull’esportazione di prodotti, materiali o tecnologie che integrano i risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo e non incidono sulla discrezionalità degli Stati membri con riguardo alla loro politica di esportazione dei prodotti per la difesa. 10.   Qualora due o più Stati membri o paesi associati abbiano, in un contesto multilaterale o nell’ambito dell’Unione, concluso congiuntamente uno o più contratti con uno o più destinatari per sviluppare insieme ulteriormente i risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo, essi beneficiano di diritti di accesso a tali risultati nella misura in cui siano di proprietà di tali destinatari e siano necessari per l’esecuzione del contratto o dei contratti. Detti diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e in presenza di determinate condizioni specifiche volte ad assicurare che detti diritti siano utilizzati solo per le finalità del o dei contratti e che si applichino obblighi di riservatezza appropriati.
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